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Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 16/02/2016 (Rv. 638924 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzione amministrativa per esercizio di attività in assenza delle prescritte autorizzazioni - Opposizione fondata sulla sussistenza delle prescritte autorizzazioni - Successiva introduzione dell'inesistenza di regime autorizzatorio - Motivo nuovo - Configurabilità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638924-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro, quale sanzione amministrativa per l'esercizio di attività in assenza delle previste autorizzazioni, laddove il ricorso si fondi sulla sussistenza delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, l'introduzione da parte del ricorrente, con memoria ex art. 320 c.p.c., della diversa circostanza dell'assenza di un regime autorizzatorio costituisce motivo nuovo di impugnazione, non mera "emendatio libelli", come tale non conoscibile dal giudice neanche "ex officio".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)