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Sez. L, Sentenza n. 9178 del 16/04/2010 (Rv. 612934 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 112 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612934-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 23, lett. c-ter, del d.l. n. 35, del 2005, conv., con modif., in legge n. 80, del 2005, come modificato dall'art. 11, lett. a), della legge n. 263, del 2005, con effetto dal 1° marzo 2006, risultando applicabili le modifiche ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ai sensi dell'art. 23-quinquies d.l. n. 35, cit.), non può introdurre in corso di causa domande nuove. (Nella specie, con l'atto di opposizione era stata eccepita la prescrizione della pretesa punitiva e dedotta, altresì, l'illogicità e contraddittorietà delle ordinanze nell'imputare violazioni che non erano stato commesse. La S.C. ha riconosciuto la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver il giudice dell'opposizione statuito su un profilo di invalidità dell'ordinanza-ingiunzione non dedotto dall'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)