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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5204 del 20/02/2023 (Rv. 666821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia circa l'inammissibilità di un motivo d'appello per novità - Censurabilità - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità “ex officio” della questione - Inapplicabilità del divieto di cui all'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666821-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In tema di processo tributario, nel ricorso per cassazione non è utilmente censurabile ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 112 c.p.c. la mancata pronuncia da parte del giudice sull'eccezione di inammissibilità di un motivo di appello, perché nuovo, in quanto trattasi di questione rilevabile "ex officio", che sfugge pertanto alla preclusione di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto e non anche le eccezioni improprie o le mere difese.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)