Sez. L, Sentenza n. 2480 del 16/04/1980 (Rv. 406213 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - POTERE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - PREVIO DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - POTERE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - PREVIO DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE.*
Secondo il rito introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n 533, il potere di proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice del lavoro - salva l'ipotesi eccezionale prevista dal secondo comma dell'art 433 cod proc civ (proposizione di appello, con riserva dei motivi, per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado) - postula che la sentenza sia stata depositata in cancelleria, a norma dell'art 430 cod proc civ, completa di tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza e puo costituire oggetto di censure specifiche e motivate. Conseguentemente, ai fini della tempestivita del ricorso per Cassazione, in relazione al termine annuale d'impugnazione, deve tenersi conto della data in cui la sentenza fu depositata in cancelleria e non gia della data dell'udienza in cui ne fu letto il dispositivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)