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Sez. 3, Sentenza n. 1876 del 18/02/2000 (Rv. 534102 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione - Necessità - Portata - Criteri di individuazione - Violazione del relativo precetto - Indagine di competenza del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534102-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, la P.A. competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non può irrogare sanzione per un fatto diverso da quello contestato, ma può darne un ricostruzione, una valutazione ed una definizione giuridica differenti da quelle poste a base della contestazione, sussistendo violazione del precetto della correlazione tra contestazione e condanna solo quando l'autorità amministrativa pronunci l'ordinanza per un fatto, individuato nei suoi elementi oggettivi, costitutivi della fattispecie astratta della infrazione amministrativa, e nelle circostanze che comunque influenzino la pronuncia, che non sia stato attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando ciò determini una lesione del diritto di difesa, la cui tutela costituisce la finalità del richiamato precetto della correlazione tra contestazione e condanna. La relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, e le conclusioni della stessa sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)