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Sez. 1, Sentenza n. 10145 del 02/05/2006 (Rv. 590207 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione - Necessità - Portata - Criteri di individuazione - Violazione del relativo precetto - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590207-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del precetto posto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie - individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma - che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)