Sez. 1, Sentenza n. 10145 del 02/05/2006 (Rv. 590207 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione - Necessità - Portata - Criteri di individuazione - Violazione del relativo precetto - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del precetto posto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie - individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma - che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)