Sez. L, Sentenza n. 2053 del 22/03/1986 (Rv. 445252 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIE CONCERNENTI L'OBBLIGO RETRIBUTIVO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIE CONCERNENTI L'OBBLIGO RETRIBUTIVO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE.*
La controversia concernente l'Obbligo contributivo dei professionisti nei confronti della cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori rientra tra quelle di previdenza e assistenza per le quali l'art. 444, comma primo, cod. proc. civ., fissa la Competenza territoriale del pretore che ha Sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui risiede lo assicurato, non potendosi applicare il comma terzo del medesimo articolo che prevede la Competenza del pretore del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'ente creditore per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, tra i quali non rientrano i professionisti, che non possono considerarsi datori di lavoro di se stessi. (V 2574/85, mass n 440381; (V 2687/83, mass n 427582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)