Sez. L, Sentenza n. 2574 del 18/04/1985 (Rv. 440381 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO - COMPETENZA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE INERENTI AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DI MALATTIA A CARICO DI UN LIBERO PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO - COMPETENZA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE INERENTI AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DI MALATTIA A CARICO DI UN LIBERO PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 444 terzo comma cod. proc. civ., il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la Competenza territoriale del pretore della Sede dell'ufficio dell'ente creditore, introduce un'eccezione al principio generale della Competenza del pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore, fissato dal precedente primo comma della norma medesima. Ne consegue che il suddetto terzo comma non è suscettibile di una applicazione estensiva all'infuori dei casi espressamente contemplati, e, in particolare, non può essere invocato in ordine alla controversia inerente agli obblighi contributivi di malattia facenti carico ad un libero professionista, la quale, pertanto, resta soggetta al criterio generale posto dal citato primo comma. (V 2513/82, mass n 420379; (V 995/77, mass n 384620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)