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Sez. U, Sentenza n. 2768 del 16/11/1966 (Rv. 325278 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - LAVORI NEL COMUNE E NELLA PROVINCIA DI NAPOLI-DECRETO PREFETTIZIO DI IMMISSIONE IN POSSESSO - NATURA ED EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325278-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - LAVORI NEL COMUNE E NELLA PROVINCIA DI NAPOLI-DECRETO PREFETTIZIO DI IMMISSIONE IN POSSESSO - NATURA ED EFFETTI.*

L'art.12 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n.219, contenente provvedimenti per la citta di Napoli, ha creato una procedura piu rapida di quella prevista dalla legge generale sull'espropriazione, in quanto ha abolito la fase preliminare alla pronuncia amministrativa di espropriazione ed ha abilitato il prefetto di Napoli a fissare, in luogo della perizia giudiziale, l'indennita di espropriazione, sia pure rimettendone la Determinazione definitiva, in caso di contrasto, alla giunta speciale. In tale eccezionale procedura di urgenza non sono configurabili una occupazione temporanea ed una espropriazione, nei sensi attribuiti alle due espressioni dalla procedura di espropriazione ordinaria, ma si ha una immissione in possesso strumentalmente diretta alla apprensione ed acquisizione dei beni, per il fatto che il provvedimento espropriativo e incorporato nel decreto del prefetto che autorizza l'immissione in possesso e che nel contempo dispone la compilazione dello stato di consistenza e il deposito dell'indennita di espropriazione, esaurendo, in tal modo, il relativo procedimento amministrativo. (Cfr.285-63 - 2826-62).*

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1919 num. 219 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)