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Sez. 6, Sentenza n. 41183 del 16/10/2008 Ud. (dep. 05/11/2008) Rv. 241492 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di infermiere professionale - Assenza del titolo abilitante - Infiltrazione di sostanze nei tessuti sottocutanei attraverso punture praticate all'altezza degli occhi dei pazienti - Reato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241492-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di infermiere l'attività, svolta senza il prescritto titolo abilitante, consistente nel praticare una "stimolazione oculare" attraverso l'effettuazione di punture sottocutanee all'altezza degli occhi, infiltrando sostanze nei tessuti allo scopo di ottenere effetti "lato sensu" benefici per la funzionalità della vista.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)