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Sez. 1, Sentenza n. 31214 del 18/06/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 229800 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI | Cumulo - Necessità che la detenzione presofferta non venga detratta dalla pena relativa a reati commessi successivamente - Sussistenza - Conseguenti modalità di effettuazione del cumulo - Indicazione.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229800-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI

In materia di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorchè si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da un parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)