Sez. 1, Sentenza n. 16461 del 16/03/2005 Cc. (dep. 02/05/2005) Rv. 231580 - 01
PENA - IN GENERE | Art. 78 cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
PENA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27 e 3 Cost.. Infatti il criterio moderatore previsto dalla suddetta disposizione, essendo diretto a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, costituisce un'espressione della finalità rieducativa della pena ed é conforme al principio di uguaglianza, in quanto il limite del quintuplo della più grave delle pene concorrenti si applica in tutti i casi di concorso di reati ex art. 73 cod. pen., nei quali debba trovare attuazione la disciplina di cui agli artt. 78 e 80 cod. pen. Infine, l'irrogazione per un solo grave reato di un'unica pena severa costituisce oggettivamente una situazione diversa rispetto alla sommatoria di plurime pene meno consistenti, inflitte per differenti ipotesi di reato con distinte sentenze.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)