Sez. 2, Sentenza n. 3396 del 14/11/1972 (Rv. 361252 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - AZIONE DI ANNULLAMENTO SOGGETTO AL TERMINE TRIMESTRALE DI DECADENZA - NOZIONE - DIMISSIONI PRESENTATE DALLA LAVORATRICE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL GIORNO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI ED UN ANNO DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - AZIONE DI NULLITA PREVISTA DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 7 DEL 1963 - ESPERIBILITA - FORME - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - AZIONE DI ANNULLAMENTO SOGGETTO AL TERMINE TRIMESTRALE DI DECADENZA - NOZIONE - DIMISSIONI PRESENTATE DALLA LAVORATRICE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL GIORNO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI ED UN ANNO DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - AZIONE DI NULLITA PREVISTA DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 7 DEL 1963 - ESPERIBILITA - FORME - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'Azione di annullamento prevista dall'art 2113 cod civ - sottoposta al termine trimestrale di decadenza - e solo quella che tende a fare valere la nullita dell'oggetto della rinuncia o della transazione, in quanto non conforme a leggi o a norme corporative, restando quindi salve, per gli altri eventuali vizi del negozio, le ordinarie azioni di nullita non soggette a prescrizione e di annullabilita con il relativo termine di prescrizione, che non sono, pertanto, pregiudicate dalla decadenza prevista dall'art 2113 cod civ. ne consegue che, la nullita sancita dall'art 1 della legge 9 gennaio 1963, n 7 per le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dopo la celebrazione stessa, che non siano state confermate entro un mese dinanzi all' ufficio del lavoro, esula dall'ambito di applicazione dell'art 2113 cod civ e puo essere fatta, quindi, valere con le azioni ordinarie di nullita previste dagli artt 1324 e 1428 cod civ, non soggette al termine di decadenza di tre mesi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)