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Sez. 3, Sentenza n. 2666 del 25/08/1962 (Rv. 253974 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1962-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253974-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*

In deroga al divieto di ius novorum in appello, il primo comma dello art 345 cod proc civ consente di richiedere in quella Sede gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Il carattere del tutto eccezionale di una siffatta deroga autorizza ad interpretarne il contenuto in senso restrittivo e pertanto, in relazione allo id quod interest, l'ammissibilita della domanda non puo ritenersi consentita sempre ed in ogni caso, ma e condizionata al verificarsi di determinati presupposti; in particolare possono anzitutto richiedersi in appello quei danni che si siano verificati per la prima volta dopo la sentenza impugnata e che traggono origine o dalla violazione del diritto gia dedotto in giudizio o da una nuova violazione che si ricolleghi alla precedente in virtu di nesso diretto e sostanziale. Quanto poi ai danni ulteriori, ossia a quelli maturati nelle more del giudizio, la loro richiesta presuppone necessariamente che la domanda relativa al periodo precedente sia stata gia accolta da giudici di primo grado o, se rigettata, sia oggetto di uno specifico motivo di gravame. In ogni altra ipotesi la rivalsa dei danni sarebbe una domanda nuova e, come tale inammissibile perche sottratta al doppio grado di giurisdizione. (Conf 191/58, V 2645/57, 1388/57, 77/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)