Sez. 1, Sentenza n. 62 del 15/01/1985 (Rv. 438265 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - PRIVAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DEL FALLITO - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL FALLITO - INOPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA ALLA MASSA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - PRIVAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DEL FALLITO - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL FALLITO - INOPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA ALLA MASSA.*
Con la dichiarazione di fallimento, il debitore, ai sensi dello art. 43 primo comma della legge fallimentare, viene privato della legittimazione attiva e passiva nelle controversie relative a diritti compresi nel fallimento, la quale da tale momento spetta al curatore, e questo effetto si verifica automaticamente ed "erga omnes", in forza di una presunzione legale assoluta di conoscenza dell'evento, con la conseguenza che la causa promossa dal creditore, pur se non si interrompe per la sopravvenienza del fallimento del convenuto, ove l'evento stesso non sia stato dichiarato o rilevato d'ufficio, non è idonea, ove prosegua nei confronti del fallito e non della curatela, a fornire una pronuncia opponibile alla massa. Da tanto deriva che, qualora il creditore impugni la pronuncia di primo grado, a lui parzialmente sfavorevole, con appello notificato al fallito e non alla curatela, non avendo avuto notizia della dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenuta dopo la pronuncia stessa, al creditore medesimo, indipendentemente da ogni questione sulla legittimità del suo ricorso al gravame in Sede ordinaria (anziché alla domanda di insinuazione al passivo fallimentare), deve comunque negarsi la possibilità di far valere nei confronti del fallimento la sentenza di appello. (V 3518/83, mass n 428411; (V 3753/81, mass n 414393; (V 5781/80, mass n 409609).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)