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Sez. 1, Sentenza n. 8238 del 04/04/2013 (Rv. 625657 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Principio dell'irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo l'udienza di discussione - Attinenza - Conseguenze - Decisione pronunciata nei confronti del debitore - Opponibilità al fallimento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625657-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

Il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura dell'udienza di discussione, attiene alla sola possibilità dell'interruzione del processo, non anche al distinto profilo della opponibilità al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa) della decisione che venga comunque pronunciata nei confronti del debitore, perchè l'inopponibilità deriva dalla perdita di legittimazione processuale di questo, che si verifica automaticamente, ai sensi dell'art. 43 legge fall., per effetto della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)