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Sez. 2, Sentenza n. 2084 del 07/10/1965 (Rv. 313964 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - SIEPI DI ALBERI - SIEPI VIVE NORMALI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1965-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313964-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - SIEPI DI ALBERI - SIEPI VIVE NORMALI - DIFFERENZE.*

La siepe puo essere costituita anche da alberi di alto o medio fusto. La distanza di mezzo metro dal confine, prevista dall'art.892 n. 3 cod.civ., si applica, peraltro, solo alle siepi vive normali, cioe a quelle non formate da alberi veri e proprì mentre, quando la siepe e formata da alberi che, isolatamente considerati, sono di alto o medio fusto, deve osservarsi la maggiore distanza di un metro, stabilita dal capoverso dello stesso articolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)