Sez. 2, Sentenza n. 2084 del 07/10/1965 (Rv. 313964 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - SIEPI DI ALBERI - SIEPI VIVE NORMALI - DIFFERENZE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - SIEPI DI ALBERI - SIEPI VIVE NORMALI - DIFFERENZE.*
La siepe puo essere costituita anche da alberi di alto o medio fusto. La distanza di mezzo metro dal confine, prevista dall'art.892 n. 3 cod.civ., si applica, peraltro, solo alle siepi vive normali, cioe a quelle non formate da alberi veri e proprì mentre, quando la siepe e formata da alberi che, isolatamente considerati, sono di alto o medio fusto, deve osservarsi la maggiore distanza di un metro, stabilita dal capoverso dello stesso articolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)