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Sez. U, Sentenza n. 24662 del 21/11/2006 (Rv. 593409 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ente di formazione professionale - Convenuto per il pagamento di spettanze retributive - Chiamata in garanzia della Regione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593409-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla controversia promossa, per pretese patrimoniali inerenti il rapporto di lavoro, da un dipendente nei confronti di un centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione, qualora la Regione sia chiamata in giudizio dal convenuto, che chiede di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, anche riguardo alla pretesa di garanzia, atteso che la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda, che inerisce in tal caso a controversia meramente patrimoniale alla stregua dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971. A tal fine resta irrilevante che la convenzione abbia natura pubblicistica perché relativa a concessione di servizi pubblici attuata dalla Regione sulla base dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978 n. 845. (Principio enunciato relativamente a processo pendente alla data del 30 giugno 1998, non venendo in applicazione, in forza del disposto di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 80 del 1998, l'art. 33 dello stesso decreto, nè la successiva legge n.205 del 2000).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)