Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 13/05/1980 (Rv. 406961 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELLO APPELLO CON LA FORMA DELLA CITAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELLO APPELLO CON LA FORMA DELLA CITAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
In base al principio della conservazione dell'atto nullo, nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, e utilmente proposto l'appello anche con la Forma della citazione invece che con quella del ricorso, purche la citazione venga depositata, nella cancelleria del giudice adito, entro i termini perentori di cui al secondo comma dell'art 434 (nuovo testo) cod proc civ ovvero, in caso di mancata notificazione della sentenza impugnata, entro il termine generale di cui al primo comma dell'art 327 cod proc civ. (Conf 5910/78, mass n 395732; (Conf 3267/78, mass n 392692).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)