Sez. L, Sentenza n. 3267 del 29/06/1978 (Rv. 392692 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON LA FORMA DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON LA FORMA DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, per il principio di conservazione dell'atto nullo, e utilmente proposto anche l'appello con la Forma della citazione, anziche nella Forma prescritta del ricorso, ma la citazione deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata a norma del secondo comma dell'art 434 cod proc civ (nuovo testo), di talche l'inosservanza di tale termine, che ha carattere perentorio e partecipa del regime dei termini d'impugnazione nei giudizi a rito ordinario, determina l'inammissibilita dell'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)