diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5577 del 03/11/1984 (Rv. 437251 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - APPELLO PROPOSTO CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - DATA DELLA NOTIFICAZIONE ED UDIENZA DI DISCUSSIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437251-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - APPELLO PROPOSTO CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - DATA DELLA NOTIFICAZIONE ED UDIENZA DI DISCUSSIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*

In base al principio della conservazione dell'atto nullo, nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro, è utilmente proposto l'appello anche con la Forma della citazione invece che con quella del ricorso, purché la citazione venga depositata, nella cancelleria del giudice adito, entro i termini perentori di cui al secondo comma dell'art. 434 (nuovo testo) cod. proc. civ. ovvero, in caso di mancata notificazione della sentenza impugnata, entro il termine generale di cui al primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ.; fermo restando l'Obbligo di rispettare il termine di venticinque giorni tra la data della notifica e l'udienza di discussione, stabilito dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ., la cui inosservanza comporta in ogni caso la nullità della notificazione dell'atto d'appello sanabile, ove l'appellato non si sia costituito, mediante la rinnovazione della notifica con il rispetto dello anzidetto termine, secondo il disposto dell'art. 291 cod. proc. civ. che contiene una norma di carattere generale applicabile a tutte le ipotesi di nullità della notificazione. (Conf 1607/82, mass n 419428, sulla seconda parte; (Conf 180/82, mass n 417868; (Conf 0519/81, mass n 411003; (Conf 3333/80, mass n 407128; (Conf 3165/80, mass n 406961, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)