Sez. U, Sentenza n. 2999 del 23/06/1989 (Rv. 463182 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE E DI ORGANIZZAZIONE DI MERCATI SUL SUOLO PUBBLICO - POTERI DEL COMUNE - DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTO DOMINICALE - TUTELA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE E DI ORGANIZZAZIONE DI MERCATI SUL SUOLO PUBBLICO - POTERI DEL COMUNE - DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTO DOMINICALE - TUTELA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il potere del comune, in tema di disciplina del commercio ambulante e di organizzazione di mercati sul suolo pubblico, non include la facoltà di degradare il diritto alla salute il quale è sottratto ad ogni possibilità di affievolimento né il diritto dominicale, occorrendo all'uopo l'Esercizio di potestà ablativa. Pertanto, la domanda, con la quale i proprietari di immobili latistanti a una strada nella quale è esercitato un mercato all'aperto chiedano la condanna del comune al risarcimento dei danni, ovvero l'adozione di idonee misure (anche in via d'urgenza, "ex" art. 700 cod. proc. civ.), denunciando lesione di quei diritti discendente dall'Esercizio dell'indicato potere, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario (salva restando la questione dell'osservanza dei limiti interni delle attribuzioni di detto giudice, in relazione alle statuizioni in concreto richieste contro l'amministrazione). (V 5626/88, mass n 460175; (V 5172/79, mass n 401788).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)