Sez. 4, Sentenza n. 10162 del 29/04/1994 Ud. (dep. 27/09/1994) Rv. 200156 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - In genere | Crollo di costruzioni cagionato per colpa - Concetto di crollo - Pericolo di un qualsiasi distacco, con caduta al suolo, di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente inseriti nella costruzione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - In genere
Poiché il concetto di crollo, totale o parziale, di una costruzione implica la disintegrazione delle strutture essenziali di essa in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui agli artt. 434, 449 cod. pen. il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente inserito nella costruzione, qualora non sia possibile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesse. (Nella fattispecie, a seguito di un'esplosione causata dall'accensione del motore di un veicolo, custodito nell'autorimessa di un edificio, da cui era fuoriuscito G.P.L., erano stati gravemente danneggiati alcuni garages vicini, le cui porte erano state divelte verso l'esterno, e l'appartamento sovrastante. La Corte di Cassazione ha escluso che ricorressero gli estremi del crollo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)