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Sez. 4, Sentenza n. 2390 del 13/12/2011 Ud. (dep. 20/01/2012) Rv. 251749 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE | Crollo di costruzioni cagionato per colpa - Nozione di crollo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251749-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., per crollo di costruzione, totale o parziale, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza del distacco completo, su una linea lunga circa 150 metri, del rivestimento di mattoni che rivestiva la parete esterna di un edificio scolastico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)