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Sez. 1, Sentenza n. 2896 del 22/07/1976 (Rv. 381654 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITA - INESISTENZA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONSEGUENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381654-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITA - INESISTENZA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONSEGUENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

L'Esercizio della funzione arbitrale quando non esista clausola compromissoria da luogo ad una vera e propria usurpazione di potere degli arbitri che abusivamente abbiano esercitato la potestas decidendi normalmente riservata al magistrato ordinario; di conseguenza, l'inesistenza del compromesso dev'essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che possa in questo caso applicarsi il principio della conversione dei motivi di nullita in motivi di gravame. Se la questione sorge per la prima volta in Sede di Cassazione la Corte suprema dovra giudicare anche in fatto sulla questione stessa, accertando la sussistenza, e non, della clausola compromissoria, dalla quale gli arbitri avrebbero tratto il loro potere di decidere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)