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Sez. 3, Sentenza n. 2554 del 08/10/1998 Cc. (dep. 25/11/1998) Rv. 212169 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Possibilità per il G.I.P. di applicare misura più grave di quella richiesta dal P.M. - Esclusione - Ragione - Violazione - Conseguente nullità assoluta.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212169-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In materia cautelare è precluso al G.I.P. di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, ove ciò si verifichi, si configura nullità assoluta ai sensi dell' art. 178 lett.b) cod.proc.pen., riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase del procedimento in cui il G.I.P. non ha plena cognitio ed interviene nei limiti devoluti dalle istanze di parte conformemente alla previsione generale dell' art. 328, primo comma, cod.proc.pen. Il riconoscimento della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave contrasterebbe infatti con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)