Sez. 6, Sentenza n. 2604 del 27/06/1995 Cc. (dep. 13/09/1995) Rv. 203182 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del Pubblico Ministero | Divieto per il giudice di applicare misura meno grave - Necessità di specifica richiesta rivolta ad escludere siffatto potere - Sussistenza - Mancata richiesta alternativa - Sufficienza - Esclusione - Indicazione della custodia cautelare quale unica idonea - Sufficienza - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del Pubblico Ministero
Il divieto per il giudice di applicare, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare meno grave di quella indicata dal Pubblico Ministero, sussiste in presenza di una richiesta di provvedere soltanto sulla più grave misura proposta, la quale sia formulata in maniera assolutamente specifica, così ora esprime la volontà del richiedente di escludere la facoltà discrezionale del giudice di disporre una misura afflittiva. Perché ricorra questo presupposto non basta che il P.M. non abbia richiesto in una alternativa un'altra misura o che abbia indicato quella autentica quale l'unica idonea a garantire le prospettate esigenze cautelari. Quest'ultima affermazione in vero indica di per sè soltanto il motivo per cui l'ufficio si è determinato a chiedere quella specifica misura e non altra. La stessa peraltro non esprime la volontà da manifestarsi in modo espresso e specifico, diretta a precludere la facoltà del Gip di valutare in modo diverso la intensità concreta delle suddette esigenze e la proporzionalità ed adeguatezza della misura indicata e di applicarne, se del caso una meno grave.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/01/1991 num. 12 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)