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Sez. 2, Sentenza n. 2777 del 28/03/1997 (Rv. 503366 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Regolamenti locali integrativi del cod. civ. contenenti per le nuove costruzioni norme sulla distanza minima dal confine - Conseguente deroga al principio della prevenzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503366-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE

Le norme dei regolamenti locali, integrative del cod. civ. (art. 872, 873 cod. civ.) che stabiliscono per le nuove costruzioni un distanza minima del confine, escludendo qualsiasi possibilità di scelta diversa, comportano una deroga al principio della prevenzione in base al quale il preveniente può scegliere se costruire sul confine o alla distanza prevista dalla legge o dai regolamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)