Sez. U, Sentenza n. 674 del 19/01/2010 (Rv. 611546 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Efficacia extrapenale del giudicato - Art. 645 cod. proc. pen. - Condizioni - Sentenza "pronunciata a seguito di dibattimento" - Conseguenze - Sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato - Efficacia - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'art. 654 cod. proc. pen., nell'attribuire alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o assoluzione, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, condiziona tale efficacia all'avvenuta pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento. Ne consegue che la sentenza pronunciata con le forme del rito abbreviato non è idonea ad esplicare i suoi effetti nei giudizi civili o amministrativi, salvo in quelli per le restituzioni o il risarcimento dei danni, dovendosi ritenere, in tali ipotesi, che la corrispondenza dell'oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa abbia indotto il legislatore a prevedere, con le disposizioni di cui agli artt. 651, secondo comma, e 652, secondo comma, cod. proc. pen., una differente regolamentazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)