Sez. L, Sentenza n. 3713 del 16/02/2009 (Rv. 606896 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE | Sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento - Giudicato penale nel giudizio civile - Efficacia - Fatti materiali oggetto del giudizio penale - Sussistenza - Estensione alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi - Esclusione - Fattispecie in tema di omesso versamento di ritenute contributive.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE
Nei confronti dell'imputato, la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, mentre resta impregiudicata la qualificazione giuridica dei fatti medesimi. (Nella specie, a seguito della assoluzione del datore di lavoro dall'imputazione di omesso versamento delle ritenute previdenziali "perché il fatto non sussiste", la S.C., ha escluso che il vincolo del giudicato penale nel giudizio civile potesse riguardare la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, in termini di subordinazione o di autonomia, ed ha pertanto respinto il motivo di ricorso con il quale si addebitava all'impugnata sentenza il vizio di violazione dell'anzidetto giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)