Sez. L, Sentenza n. 5703 del 19/11/1985 (Rv. 442891 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DI FUNZIONARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI PREVISIONE DI DETTA QUALIFICA NEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DI FUNZIONARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI PREVISIONE DI DETTA QUALIFICA NEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - CONSEGUENZA.*
La qualifica di funzionario - non contemplata dall'art. 2095 cod. civ. - può essere rivendicata dal lavoratore subordinato solo se prevista dalla specifica contrattazione collettiva di categoria; ma, in Mancanza di tale previsione, non può trovare applicazione la normativa di una diversa contrattazione collettiva (che tale qualifica preveda, come quella per i dipendenti di aziende di credito) ove questa non sia applicabile a norma dello art. 2070 cod. civ., con la conseguenza che in questo caso (nel regime anteriore alla legge n. 190 del 1985 istitutiva della figura del quadro) va attribuita la qualifica di dirigente ovvero quella di impiegato con funzioni direttive in base alle concrete mansioni svolte dal lavoratore. (V 6497/84, mass n 438079; (V 167/79, mass n 396237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)