Sez. L, Sentenza n. 167 del 10/01/1979 (Rv. 396237 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESUPPOSTO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO DI APPREZZARE I REQUISITI DELL'AVANZAMENTO - MERA ASPETTATIVA DEL DIPENDENTE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE IN RELAZIONE AL POTERE DISCREZIONALE CONFERITO DALLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE DAI CONTRATTI COLLETTIVI PER I FUNZIONARI DELLE STESSE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESUPPOSTO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO DI APPREZZARE I REQUISITI DELL'AVANZAMENTO - MERA ASPETTATIVA DEL DIPENDENTE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE IN RELAZIONE AL POTERE DISCREZIONALE CONFERITO DALLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE DAI CONTRATTI COLLETTIVI PER I FUNZIONARI DELLE STESSE.*
Affinche possa configurarsi un diritto del lavoratore subordinato di essere promosso a categoria, grado o qualifica superiore e necessario che la disciplina del relativo rapporto garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato dell'accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto, a prescindere da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro. Ove, invece, a quest'ultimo sia riconosciuta, dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro subordinato, la facolta di apprezzare discrezionalmente i presupposti dell'avanzamento, nella loro consistenza ed estensione, la posizione del dipendente viene a configurarsi come mera aspettativa alla promozione e, in quanto tale, e sfornita di tutela giuridica. (in applicazione dell'enunciato principio, e stato ritenuto che le clausole dei contratti collettivi 30 novembre 1970 e 18 febbraio 1974, per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, che conferiscono alle predette aziende di conferire ai propri dipendenti, con dichiarazione espressa anche senza specificazione di grado la qualifica di funzionario, si risolvono in una previsione, nello ambito della contrattazione collettiva, di attribuzione di un potere discrezionale di conferire a singoli loro dipendenti della categoria impiegatizia di prima categoria la superiore anzidetta qualifica attraverso una previa valutazione del merito delle loro attitudini ed in relazione a particolari compiti di natura delicata o, comunque, di carattere fiduciario). (Conf 1601/77, mass n 385308; (V 473/72, mass n 356422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 30/11/1970 num. 1, Contr. Coll. 18/02/1974 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)