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Sez. 6, Sentenza n. 41119 del 18/09/2013 Cc. (dep. 04/10/2013) Rv. 256920 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE | Divieto di un secondo giudizio - Giudicato cautelare - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256920-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE

Il divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata pronunciata sentenza (ovvero decreto penale) irrevocabile, è inapplicabile, sia pure in via soltanto analogica, al procedimento che abbia ad oggetto misure cautelari, in cui non esiste e non può esistere alcuna preclusione formata da precedenti giudicati, dato che l'apprezzamento delle esigenze cautelari dipende da circostanze necessariamente mutevoli nel tempo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)