diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 472 del 06/02/1997 Cc. (dep. 21/03/1997) Rv. 207172 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Misure cautelari - Inapplicabilità - Giudicato cautelare - Insussistenza con riferimento alla verifica delle circostanze.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207172-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata pronunciata sentenza (ovvero decreto penale) irrevocabile, è inapplicabile, sia pure in via soltanto analogica, al procedimento che abbia ad oggetto misure cautelari, in cui non esiste e non può esistere alcuna preclusione formata da precedenti giudicati, dato che l'apprezzamento delle esigenze cautelari dipende da circostanze necessariamente mutevoli nel tempo; e può quindi essere riproposto in qualsiasi momento, allorché si assuma un mutamento significativo di tali circostanze, suscettibile di legittimare una decisione diversa rispetto all'oggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)