Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 14/03/1986 (Rv. 445053 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESTAZIONI SOTTOPOSTE A UN TERMINE DA STABILIRSI D'ACCORDO TRA LE PARTI - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESTAZIONI SOTTOPOSTE A UN TERMINE DA STABILIRSI D'ACCORDO TRA LE PARTI - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Per le prestazioni sottoposte a un termine da stabilirsi d'accordo tra le parti, ove tale accordo non sia stato raggiunto, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto fin da tale momento il creditore può esercitare il suo diritto rivolgendosi al giudice per la fissazione di detto termine, con la conseguenza che dalla sua protratta inerzia può derivare la Estinzione del diritto stesso non fatto valere. (V 2371/70, mass n 348588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)