Sez. 3, Ordinanza n. 886 del 05/03/1998 Cc. (dep. 29/04/1998) Rv. 210867 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE | Revoca o sostituzione delle misure - Istanza basata su elementi nuovi o diversi - Obbligo di interrogatorio dell'indagato che ne faccia richiesta - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE
A fronte di una richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, la seconda parte del comma 3 ter dell'art. 299 c.p.p., stabilisce l'obbligo del giudice di provvedere all'interrogatorio dell'imputato che ne abbia fatto richiesta, allorché l'istanza sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già considerati. Peraltro, pur contenendo il periodo esaminato riferimento testuale al solo imputato, la previsione in esso contenuta, per la sua indubbia valenza di norma di garanzia, deve ritenersi estesa, ai sensi dell'art. 61 c.p.p., anche all'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)