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Sez. 3, Sentenza n. 2712 del 12/01/2012 Cc. (dep. 23/01/2012) Rv. 251916 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE | Revoca e sostituzione delle misure - Indagato che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi - Obbligo per il giudice di assumerne l'interrogatorio - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251916-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 293, comma terzo-ter, cod. proc. pen., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli giĆ  valutati, permanendo in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)