Sez. F - , Sentenza n. 28741 del 11/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020) Rv. 279760 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE | Revoca e sostituzione delle misure - Obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato - Condizioni - Prospettazione di elementi nuovi e diversi - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, il giudice non รจ tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma 3-ter, cod. proc. pen., qualora questi, senza indicare fatti nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, si limiti a prospettare una mera ed alternativa tesi difensiva motivatamente disattesa dal giudice. (Nella fattispecie, relativa a concorso in tentato furto, l'indagato aveva addotto essersi trovato in compagnia dell'autore principale solo successivamente al tentativo per ragioni del tutto avulse dal precedente contesto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)