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Sez. 3, Sentenza n. 2454 del 20/04/1982 (Rv. 420311 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZE RECIPROCHE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420311-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZE RECIPROCHE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. involge, nel caso di inadempienze reciproche, un giudizio di comparazione in ordine ai comportamenti delle parti al fine di stabilire quale di esse siasi resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale ed impone, al contempo, di verificare l'importanza dell'inadempimento, tenuto conto della sua efficacia causale rispetto alla finalità economica complessiva. Siffatta indagine - in entrambe le direzioni - costituisce accertamento di fatto demandato al giudice del merito e censurabile in Sede di legittimità solo se viziato nella logica del ragionamento o nei principi di diritto applicabili. (V 3182/80, mass n 406980; (V 949/75, mass n 374337).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)