Sez. 2, Sentenza n. 729 del 26/01/1983 (Rv. 425474 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZE RECIPROCHE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZE RECIPROCHE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. comporta, nel caso di asserite inadempienze reciproche, un giudizio di comparazione in ordine al comportamento delle parti al fine di stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per gravità e considerate nel loro svolgimento cronologico, abbiano turbato il sinallagma contrattuale in modo da far considerare conseguenza di questo o non rilevanti le inottemperanze al regime contrattuale della controparte. Siffatto giudizio può essere soggetto di censura in Cassazione solo se la motivazione che lo sorregge sia affetta da vizi logici o giuridici. (V 2634/82, mass n 420493; (Conf 2454/82, mass n 420311).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)