Sez. L, Sentenza n. 4064 del 11/10/1989 (Rv. 463838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLA MAGGIORE RETRIBUZIONE DERIVANTE DALL'ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - IRRINUNCIABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLA MAGGIORE RETRIBUZIONE DERIVANTE DALL'ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA SUPERIORE - IRRINUNCIABILITÀ.*
Il diritto del lavoratore subordinato alla maggiore retribuzione derivante dall'attribuzione di una qualifica superiore non è suscettibile di rinuncia, in quanto fondato sul disposto dell'art. 2103 cod. civ. che - nel prevedere il diritto del lavoratore al trattamento corrispondente all'attività svolta nel caso di assegnazione a mansioni superiori e nel sancire la nullità di ogni patto contrario - costituisce una prescrizione a carattere inderogabile. (V 2516/89, mass n 462858; (V 2857/87, mass n 451980).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)