Sez. L, Sentenza n. 2516 del 25/05/1989 (Rv. 462858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - RIDUZIONE QUALITATIVA DELLE MANSIONI - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CATEGORIA SUPERIORE - IMPLICITA INCLUSIONE DELLA RIATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI SOTTRATTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - RIDUZIONE QUALITATIVA DELLE MANSIONI - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CATEGORIA SUPERIORE - IMPLICITA INCLUSIONE DELLA RIATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI SOTTRATTE.*
In ipotesi di riduzione qualitativa delle mansioni, caratterizzata dalla sottrazione di alcune di esse ad una categoria di lavoratori e dall'attribuzione delle medesime ad altra più qualificata categoria, la domanda dei lavoratori che precedentemente svolgevano le mansioni loro sottratte, al riconoscimento di detta categoria superiore, con il conseguente trattamento economico e normativo, include implicitamente quella di riattribuzione delle mansioni sottratte, stante la nullità - anche delle pattuizioni collettive - comminata dall'ultimo comma dell'art. 2103 cod. civ., e, per il caso in cui tale riattribuzione sia impossibile a causa della ristrutturazione dell'attività imprenditoriale, la domanda delle differenze retributive spettanti a titolo risarcitorio del danno conseguente alla dequalificazione professionale. (nella specie, concernente la sottrazione, ai dipendenti della azienda municipale raccolta rifiuti di Torino inquadrati in cat. C/3, delle mansioni di caposquadra - già svolte insieme a quelle di autista - e l'affidamento di esse alla categoria dei capisettore, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, rilevando, in particolare, che l'infondatezza della pretesa della superiore qualifica di caposettore e del relativo trattamento economico non implicava il rigetto della domanda delle differenze retributive in relazione al peggioramento qualitativo delle mansioni). (V 2857/87, mass n 451980; (V 4539/83, mass n 429410; (V 191/81, mass n 410599; (V 1691/79, mass n 398044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)