Sez. 1, Sentenza n. 2494 del 21/02/2001 (Rv. 544002 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo e in conformità dell'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, è assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza - ingiunzione, posto che la disposizione dell'art. 205 del codice della strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)