Sez. 1, Sentenza n. 574 del 22/01/1999 (Rv. 522520 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione al pretore - Previo ricorso al prefetto - Necessità - Esclusione - Termine per la impugnazione - Notifica della cartella esattoriale - Decorrenza da tale momento dell'ulteriore termine per la opposizione al ruolo - Mancata impugnazione entro detto termine - Conseguenze - Definitività della sanzione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata dal d.P.R. n. 393 del 1959 (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995), non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario. Pertanto, stante la regola dell'alternatività tra ricorso amministrativo e giurisdizionale, il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile davanti al pretore, e la relativa impugnazione, in assenza di una espressa disciplina, deve ritenersi proponibile sino alla notifica della cartella esattoriale, momento a partire dal quale l'opposizione va proposta avverso il ruolo, nei termini previsti per la sua impugnazione. La decorrenza di detti termini in assenza di opposizione determina la definitività della sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)