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Sez. 5, Sentenza n. 10240 del 26/07/2001 (Rv. 548523 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello - Proposizione da parte di sezioni distaccate delle entrate - Autorizzazione ex art. 52 D.Lgs. n. 546 del 92 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548523-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, le direzioni regionali delle entrate possono stare in giudizio direttamente e proporre appello senza necessità di alcuna autorizzazione, anche quando si tratti di sezioni distaccate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Legge 29/10/1991 num. 358 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)