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Sez. 5, Sentenza n. 12391 del 06/07/2004 (Rv. 574201 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione - Da parte delle sezioni distaccate delle Direzioni Regionali delle Entrate - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574201-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, D. Lgs. n. 546 del 1992, la decisione degli uffici periferici di proporre appello (nella specie: principale) deve ottenere la conferma e l'approvazione non già di un ufficio qualsiasi ma da parte del responsabile del servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate, che è preposto alla supervisione di tutto il contenzioso che, in grado di appello, vogliano instaurare gli uffici che rientrano nell'ambito territoriale di competenza della detta direzione regionale (In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, proposto contro la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio, instaurato a mezzo della sezione distaccata, per mancanza dell'autorizzazione da parte del responsabile del servizio del contenzioso della Direzione regionale competente per territorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)