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Sez. 1, Sentenza n. 2888 del 16/06/1989 (Rv. 463105 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - ESENZIONE - ISCRIZIONE PROVVISORIA - INAPPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463105-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - ESENZIONE - ISCRIZIONE PROVVISORIA - INAPPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La disposizione dell'art. 10, quarto comma, del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, su cosiddetto condono tributario (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973 n. 823), il quale stabilisce che non sono dovute le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, si riferisce alle imposte liquidate in applicazione del condono medesimo e, pertanto, non può essere invocato dal contribuente per conseguire la detrazione o il rimborso di maggiorazioni che sia stato, in precedenza, tenuto a versare a seguito di iscrizione provvisoria a ruolo (nella specie, ai sensi degli artt. 175 e 184 bis del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645). Tale principio manifestamente non pone la citata disposizione in contrasto con l'art. 3 cost., in relazione alla disparità di trattamento a seconda che il contribuente abbia o meno subito un'iscrizione provvisoria a ruolo, trattandosi di posizioni obiettivamente differenziate, a fronte dell'esigenza di una rapida e semplice definizione delle pendenze tributarie perseguita con lo strumento del condono. (Conf 1342/86, mass n 444767, (sulla prima parte); (Conf 189/85, mass n 438411, (sulla prima parte); (Conf 4096/84, mass n 436046; (Conf 5541/84, mass n 437207).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 175 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)