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Sez. 1, Sentenza n. 1209 del 29/11/1989 Ud. (dep. 30/01/1990) Rv. 183160 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - OBBLIGO DI NON ALLONTANARSI DALLA PROPRIA DIMORA - NOZIONE DI DIMORA - ENTITÀ TERRITORIALE CIRCOSCRITTA AD UN DETERMINATO COMUNE.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183160-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - OBBLIGO DI NON ALLONTANARSI DALLA PROPRIA DIMORA - NOZIONE DI DIMORA - ENTITÀ TERRITORIALE CIRCOSCRITTA AD UN DETERMINATO COMUNE.*

Il concetto di "dimora", ex art. 5 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, deve essere inteso nel senso di entità territoriale circoscritta ad un determinato comune, non potendovisi ricomprendere altri territori, ancorché limitrofi, in quanto - diversamente - in Mancanza del prescritto avviso all'autorità di pubblica sicurezza, resterebbe ostacolata l'attività di controllo di quest'ultima, che costituisce l'essenza ed il contenuto della misura di prevenzione. (V mass n 128513; (V mass n 140166; (Conf mass n 147381; (Conf mass n 151937; (Conf mass n 170412).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)