Sez. 4, Sentenza n. 1791 del 12/08/1985 Cc. (dep. 24/09/1985) Rv. 170412 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - COMPETENZA - DIMORA - NOZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - COMPETENZA - DIMORA - NOZIONE.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, il concetto di "dimora" di cui al primo comma dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 deve intendersi il luogo ove la persona indicata come pericolosa abbia tenuto, sia pure mediante soggiorni brevi e saltuari, comportamenti manifestanti la sua pericolosità sociale. Esso è pertanto diverso da quello di residenza abituale. (Conf mass n 154481; (Conf mass n 153874; (Conf mass n 152786; (Conf mass n 151937).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)