Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 19/11/1981 Cc. (dep. 30/01/1982) Rv. 151937 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROPOSTA DELL'AUTORITÀ NELLA CUI PROVINCIA LA PERSONA DIMORA - NOZIONE DI DIMORA - LUOGO DOVE IL SOGGETTO SI TROVA - FATTISPECIE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PROPOSTA DELL'AUTORITÀ NELLA CUI PROVINCIA LA PERSONA DIMORA - NOZIONE DI DIMORA - LUOGO DOVE IL SOGGETTO SI TROVA - FATTISPECIE.*
In tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale la dizione "dimora" contenuta nel primo comma dell'art. 4 legge 1423 del 1956 va intesa secondo la significazione tecnica dell'art. 43 cod. civ.. deve, quindi, intendersi per dimora il luogo ove il soggetto si trovi attualmente per un tempo più o meno breve in contrapposizione a quello di dimora abituale attinente al concetto di residenza. Ne deriva che ai fini in discorso, non sono determinanti le risultanze anagrafiche, dovendo aversi riguardo alla dimora effettiva e reale in relazione agli scopi della legge, la quale rivolge una speciale attenzione all'ambiente in cui il soggetto è inserito e da cui trae stimolo, incoraggiamento, occasione o sicurezza d'impunità nella esplicazione di attività illecite. (nella specie si è precisato che decisivo valore va attribuito al luogo ove la persona indicata come pericolosa ha in concreto esternato detta pericolosità; e ciò sulla base dell'enunciato principio determinativo della nozione di dimora).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)